Emergenza alluvionale Emilia Romagna, Marche e Toscana

Avviso alla Clientela residente nelle zone di cui al DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”: Emilia Romagna, Marche e Toscana

Al fine di contenere il perdurare dell’emergenza provocata dagli eventi alluvionali, il Decreto Legge 2023, n 61 ha previsto misure di sospensione dei termini dei pagamenti in favore delle società ed imprese titolari di finanziamenti di qualsiasi genere.

In particolare, l’articolo 11 “Sospensione di termini in favore delle imprese” definisce, per le società e le imprese (Ditte individuali e P.IVA) che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 (nelle regioni di Emilia, Marche e Toscana), la SOSPENSIONE sino al 30 giugno 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi tra l’altro:

  • del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • del pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata dall’interessato entro il 30 giugno 2023 alla Banca ai contatti di seguito indicati e dovrà essere assistita da un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i che attesti che la sede operativa alla data del primo maggio era nei territori indicati nell’Allegato 1 del decreto e da un documento di identità del titolare.

Il cliente potrà richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata (quota capitale + quota interessi). La scadenza del finanziamento sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria.

Gli interessi maturati ed eventualmente sospesi durante il periodo, improduttivi di ulteriori interessi, saranno ripartiti in quote di uguale importo sulle successive rate a scadere e saranno interamente dovuti in caso di estinzione o surroga del finanziamento. Resta inteso che, considerati gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese causa di forza maggiore, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. Per maggiori informazioni è disponibile il numero 848.800259 o è possibile scrivere a servizioclienti@it.hcs.com

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